Il diritto al nome

“E CIOE’, secondo ME……“:

Mi devo abituare al nuovo cognome……
Adesso col nuovo cognome sono l’ultimo nell’appello a scuola e ho quei 5 minuti in più, quando faccio tardi la mattina…
Mio padre mi ha riconosciuto …Ho 16 anni e posso decidere di mettere il cognome di mio padre prima del mio, dopo del mio o anche sostituirlo al mio! E adesso che faccio?!
E Poi…se mia madre si offende, lei dice che si è ricordato di riconoscermi solo dopo 12 anni
Mi sembra così strano chiamare nonno, un anziano che vedo per la prima volta…
Bello però avere anche altri parenti…., aumentano le persone a cui posso chiedere la ricarica del cellulare!!!

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRINONIO

Se il figlio nasce da genitori uniti in matrimonio fra loro, la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente da uno dei due genitori.
In questi casi, si parla di figlio nato nel matrimonio. Negli altri di figlio nato fuori dal matrimonio.

Il riconoscimento è un atto solenne (atto dinanzi ad un Pubblico Ufficiale), attraverso il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione in uno stato di filiazione.
L’atto di riconoscimento deve essere alternativamente formalizzato:
-nell’atto di nascita;
-in una dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile;
-in un atto pubblico (davanti ad un notaio);

-in un testamento in qualsiasi forma;
-in una domanda presentata al giudice tutelare.

Il Decreto legislativo n. 154/13 ha introdotto il riconoscimento dei figli incestuosi (vale a dire, nati da genitori che sono in un rapporto di parentela o affinità), previa autorizzazione del Tribunale, avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio al medesimo.

Se il figlio nasce da genitori non coniugati (non sposati), sarà necessario essere riconosciuto da entrambi i genitori.
Il riconoscimento avviene attraverso l’atto di riconoscimento (dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile al Comune) o con la dichiarazione giudiziale del Tribunale, in caso di assenza del consenso della madre. Il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto 16 anni, salvo che il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio, lo autorizzi.
Se il figlio nato fuori dal matrimonio, viene riconosciuto prima dalla madre e, solo successivamente, dal padre, occorrerà:
A) ascoltare il figlio, qualora abbia compiuto 12 anni; anche in tal caso, il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salvo che il consenso avvenga con decisione del Tribunale, il quale dovrà valutare l’interesse del minore;
B) se il figlio riconosciuto ha compiuto 14 anni, lo stesso deve dare il proprio assenso al riconoscimento da parte del padre;
C) se maggiorenne, il figlio può decidere di mantenere il cognome della madre, oppure assumere solo il cognome paterno, oppure aggiungere il cognome del padre a quello della madre.
Con la legge n. 219/12 e successive integrazioni del D.Lgs 153/13, il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se uniti in matrimonio con una altra persona all’epoca del concepimento. Inoltre, con tale legge, il limite di età per il riconoscimento si è abbassato da 16 anni a 14 anni. Il rifiuto al riconoscimento non potrà essere più rifiutato quando questo è nell’ interesse del figlio. Infatti se avviene rifiuto è sempre possibile rivolgersi al giudice competente.
Altra situazione particolare è costituita dal riconoscimento del figlio prima della nascita (ma, ovviamente dopo il concepimento), nell’interesse del nascituro.
In questo caso, i requisiti sono: a) lo stato di gravidanza conclamato della madre; b) l’età dei genitori, che non può essere inferiore a 16 anni; c) l’assenza di legame di parentela tra i genitori.
Tale forma di riconoscimento viene effettuata davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza ed il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 44 del DPR 396/2000. In forza di tale normativa, il riconoscimento di un nascituro può essere fatto dal padre, o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest’ultima. Anche in questo caso, occorre il preventivo consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, così come sancito dall’art. 250, terzo comma, c.c.

Il riconoscimento può essere impugnato (contestato):
1) per difetto di veridicità: il riconoscimento non corrisponde al vero, in quanto il figlio riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato solennemente di essere il genitore;
2) per violenza: se l’autore del riconoscimento è stato costretto con violenza, anche se il riconoscimento corrisponde a verità;
3) incapacità al riconoscimento derivante da interdizione giudiziale; l’autore del riconoscimento anche se corrisponde al vero, non era capace di valutarne le conseguenze.

Se il riconoscimento è stato fatto per errore o (dolo) a seguito di inganno, ma corrisponde a verità, prevale l’interesse del figlio. L’azione di impugnazione è imprescrittibile per il solo figlio, per gli altri soggetti legittimati rimane la prescrizione indicata dalla legge.
Altra situazione particolare è costituita dal riconoscimento del figlio prima della nascita (ma, ovviamente dopo il concepimento), nell’interesse del nascituro.
In questo caso, i requisiti sono: a) lo stato di gravidanza conclamato della madre; b) l’età dei genitori, che non può essere inferiore a 16 anni; c) l’assenza di legame di parentela tra i genitori.

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento comporta, da parte dei genitori, l’assunzione di tutti i doveri ed i diritti che si hanno nei confronti dei figli concepiti nel matrimonio.
Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Qualora il padre lo abbia riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nell’ipotesi in cui il figlio sia minorenne decide il giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni o d’età inferiore se capace discernimento.
Se il figlio non viene riconosciuto, il nome e cognome gli viene attribuito dall’Ufficiale di Stato Civile e se viene riconosciuto da maggiorenne, ha diritto di mantenere il nome attribuitogli dall’Ufficiale di stato civile.

Tra gli effetti del riconoscimento vi è l’assunzione della responsabilità genitoriale.
Se il riconoscimento è stato fatto contemporaneamente da entrambi i genitori, allora la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, e, se conviventi, si applicheranno le regole generali della responsabilità.
Qualora, invece, i genitori non convivano, l’esercizio della responsabilità spetta al genitore con il quale il figlio convive. Qualora questi non conviva con nessuno, lo stesso spetta al primo che ha effettuato il riconoscimento.
Il giudice, tuttavia, valutato l’interesse del figlio, può anche decidere di escludere entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità e nominare un tutore.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha comunque il dovere – diritto di vigilare sull’istruzione, educazione e condizione di vita del figlio.
Il riconoscimento produce effetti non solo verso i genitori ma anche verso i parenti. Con la Riforma del 2012, infatti, i nonni possono far ricorso al Tribunale per i minorenni, nel caso in cui sia impedito loro di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Il figlio naturale, una volta riconosciuto, può essere inserito nella casa coniugale, previo consenso dell’altro coniuge e dei figli del genitore che ha compiuto il riconoscimento che abbiano più di 16 anni. In questi casi, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice, il quale dovrà anche stabilire le condizioni a cui devono attenersi i genitori.
Se il genitore dovesse contrarre matrimonio dopo aver già riconosciuto il figlio naturale, questi può essere inserito nella casa coniugale, purché lo stesso convivesse già con il genitore, prima delle nozze, oppure nell’ipotesi in cui l’altro coniuge ne conosceva comunque l’esistenza e rilasci relativo consenso. Resta ferma, in ogni caso, la necessità del consenso anche dell’altro genitore naturale.