La tutela del minore in ambito civile amministrativo

“PRATICAMENTE E CIOE’:
Quindi… il Garante per l’infanzia è una specie di VIGILE che controlla che i ragazzi stiano bene?
Oggi in Tribunale dico al CURATORE perché …. NON VOGLIO stare con mio padre!
Devo dire al mio AVVOCATO se la famiglia che mi sta per adottare mi piace e se voglio stare con loro.
Dice che nella CASA FAMIGLIA in cui andrò si gioca anche alla playstation !
L’assistente sociale mi ha detto che chiederanno al giudice un PERMESSO DI SOGGIORNO per protezione umanitaria.”

IL GARANTE PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA

La figura del Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza è stata istituita con la Legge n.112 del 12 luglio 2011.
Con l’istituzione di tale Autorità si è data piena attuazione,
-da un lato, all’art. 31 della Costituzione (la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù);
-dall’altro, alle Disposizioni internazionali, come la Convenzione ONU dell’89, sui diritti del Fanciullo, che negli art. 12 e 18 fa riferimento ad Istituzioni specifiche per la cura degli interessi dei bambini e adolescenti.
Il Garante per l’infanzia e adolescenza ha quali compiti istituzionali:
– vigilare sull’applicazione della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei bambini.
In particolare all’art. 12 della Convenzione è garantito al bambino capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del bambino dovranno ovviamente essere valutate, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturazione.
In virtù di tale disposizione, è riconosciuta al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo riguardi sia direttamente, sia tramite un rappresentante (curatore speciale) in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale).
L’art. 18 della Convenzione sui diritti dei bambini, tutela il principio della responsabilità comune dei genitori ai fini dell’educazione del bambino e dell’obbligo di provvedere allo sviluppo del medesimo.
In caso di mancanza dei genitori, tale principio viene applicato ai tutori appositamente nominati ed indirizzati all’interesse preminente del minore. Per garantire lo sviluppo e la sana crescita dei bambini, gli Stati Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro nei confronti del bambino.
Il Garante per l’infanzia e adolescenza ha quali compiti istituzionali:
-Vigilare sull’applicazione della Convenzione ONU del 1989;
-Diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell’infanzia;
-Segnalare alle Autorità competenti casi di violazioni dei diritti dei minorenni;
-Verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti;
-Esprimere Pareri sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
-Ha facoltà di esprimere pareri sui disegni e proposte di legge riguardanti i minorenni:
-Segnalare al Governo, alle Regioni, agli Enti locali, interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e della adolescenza .
Il Garante viene nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

I MINORI E LA TUTELA IN AMBITO CIVILE

I principali mezzi di protezione giuridica volti a tutelare minori in difficoltà.
Per i Minorenni è prevista la Tutela (art. 357 codice civile) e la Curatela (artt. 390 e 334 codice civile).
Mentre la Tutela è applicabile nei casi di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali, la Curatela è, invece, utilizzata per assistere il minore nel compimento di determinati atti, di solito di tipo patrimoniale, quando mancano valide figure genitoriali.

Quando si presume che l’incapacità del minore possa protrarsi anche alla maggiore età, può essere chiesta nell’ultimo anno di minore età con apposita istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno, il quale avrà effetto al compimento della maggiore età. Tali incarichi vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Giudice Tutelare.

 

STRUMENTI PER PROTEGGERE IL MINORE: LA TUTELA

La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), ed ha luogo presso il Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).
Il tutore è, di regola, la persona designata dal genitore che, per ultimo, ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti (nonni) o altri prossimi parenti (zii) o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.
Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell’incapace, può essere investita della tutela l’Amministrazione locale o un ente di assistenza, i quali opereranno attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l’attività di rappresentanza o assistenza.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, oppure eserciti già altra tutela.
Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest’ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

 

LA FUNZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

L’attività del giudice tutelare in ambito di protezione del minore può, di seguito, riassumersi:
a) nella nomina del tutore e del protutore, seguendo i criteri previsti, rispettivamente, negli artt. 348 e 355 c.c.; bisogna ricordare che l’ufficio tutelare è gratuito: il giudice tutelare, tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità (art. 379 codice civile).

La tutela dei minori che non hanno, nel luogo del loro domicilio, parenti conosciuti e capaci di esercitare l’ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare al Comune competente (vale a dire, in cui ha domicilio il minore) o alla struttura in cui questi è ricoverato. In tal caso, l’Amministrazione dell’ente o della struttura delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela (art. 354 c.c.). Spesso tali incarichi vengono delegate all’Assessore ai Servizi Sociali.
b) nell’emettere i provvedimenti urgenti (ivi compresa l’apposizione dei sigilli) necessari per la cura del minore o per conservare ed amministrare il suo patrimonio: tale attività viene compiuta nel periodo di tempo, eventualmente, intercorrente tra l’apertura della tutela e l’assunzione dell’ufficio da parte del tutore e del protutore (art. 361 c.c.);
il giudice tutelare non può comunque trasformarsi in organo attivo della tutela e, pertanto, ove si renda assolutamente indispensabile, in questa fase provvisoria, il compimento di un atto, dovrà nominare un curatore speciale;
c) nella delibera (decisione), su proposta del tutore e sentito il protutore, del luogo in cui il minore deve essere allevato, nonché sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione (art. 371 primo comma n.1 c.c.);
d) negli interventi previsti in materia di affidamento familiare, attraverso l’apposizione del visto esecutivo e la ricezione delle relative relazioni semestrali di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali;
e) nell’adozione dei provvedimenti previsti in tema di trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali realizzati in condizioni di degenza ospedaliera, sanciti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(Una volta che il sindaco ha emanato il provvedimento di Trattamento sanitario obbligatorio ed esso è stato notificato alla parte. Il Sindaco ha l’obbligo di inviare il provvedimento di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la necessaria convalida.
Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive. La mancata convalida da parte del Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere automaticamente il TSO);
f) nelle decisioni relative a particolari ipotesi di rilascio del passaporto, disciplinate dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, ex art. 3; l’autorizzazione non è necessaria quando il genitore richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
La stessa procedura vale per il rilascio di documento di identità per il minore infra 14 enne, valido per l’espatrio.

 

I MINORI E LA TUTELA IN AMBITO CIVILE

Ulteriore funzione del Garante è di segnalare al Governo, alle Regioni, agli Enti locali interessati, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e della adolescenza. A tal proposito vengono segnalati:
– Contributi e supporti alle famiglie con minori del dipartimento delle politiche sociali a mezzo i Servizi Territoriali,
– Laboratori per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità della Agenzia Educativa Miur;
– Progetti Asl ai delle prevenzione all’uso dell’alcol e delle sostanze stupefacenti della regione Lazio;
– Laboratori teatrali presso gli Ospedali pediatrici;
– il CONI per i ragazzi per la diffusione di sani stili di vita;
– Educazione stradale dei ragazzi del Ministero dei Trasporti;
– Educazione Ambientale dei ragazzi e valorizzazione del territorio del Ministero dell’ambiente.
– Particolarmente rilevante in ambito di tutela di minori in difficoltà è la Legge 28 agosto 1997, n. 285
– “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
(Finalità dei progetti)

Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

LEGISLAZIONE A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Il Disegno di Legge n. 1658 del 29 marzo 2017 reca disposizioni in materia di misura di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggior vulnerabilità.
I punti salienti della norma sono;
1) La Legge modifica il Testo Unico sull’immigrazione Immigrazione; con il divieto di respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati; E quando in base al Testo unico sull’immigrazione deve essere disposta l’espulsione del minore straniero, il Provvedimento potrà essere adottato dal Tribunale per i minorenni su richiesta del Questore a condizione che il Provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore.

2) Il minore straniero segnalato alle Autorità di Polizia, avrà diritto ad un apposito colloquio con l’aiuto di un mediatore culturale, se vi sono dubbi sull’età dichiarata dal minore, procedere all’identificazione del minore con l’ausilio del mediatore culturale anche in presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato. L’età del minore è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico attraverso la collaborazione delle autorità diplomatiche –consolari. Tale collaborazione si esclude nei casi di protezione internazionale del minore o nel caso di pericolo di persecuzione.
3) Se vi sono forti dubbi sulla età dichiarata dal minore non accompagnato, la Procura presso il Tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio-sanitari diretti all’accertamento della età, previa informativa al diretto interessato in una lingua a lui nota e con l’ausilio di un mediatore culturale.
4) Indagini familiari: entro 5 giorni successivi al colloquio, sul consenso del minore e nel suo esclusivo interesse, il tutore (colui che esercita la responsabilità genitoriale in via temporanea sul minore deve inviare una relazione all’Ente convenzionato che avvia immediatamente le indagini. Le risultanze dell’indagini devono essere comunicate al Ministero degli interni. Se sono individuati i familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato dovrà preferirsi loro al collocamento in una comunità.
5) Gli Enti locali possono promuovere l’affidamento familiare dei minori non accompagnati in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
6) Il rimpatrio del minore straniero non accompagnato, dovrà essere assistito e volontario e avverrà quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel paese di origine o in un paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore. Il rimpatrio è disposto dal Tribunale per i minorenni a seguito di un giudizio sentiti, il minore, il tutore, i servizi sociali, esplicate le indagini familiari del minore.
7) Nei casi di divieto di respingimento o di espulsione è previsto il rilascio da parte del Questore il rilascio del permesso di soggiorno per minore di età, (con validità fino a 18 anni) o per motivi di famiglia.
8) Sistema informatizzato dei minori stranieri non accompagnati e la cartella sociale: Presso il Ministero delle politiche sociali è previsto il sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e subito dopo il colloquio la struttura di accoglienza provvederà a redigere una cartella sociale del minore con tutti i dati utili. La cartella sociale sarà trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ai Servizi sociali del comune di destinazione dei minori stranieri non accompagnati.
9) Presso ogni Tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco di tutori volontari (elenco di privati cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, che si rendono disponibili a assumere l’ufficio della tutela del minore straniero non accompagnati.
10) Il Testo normativo prevede che ogni minore non accompagnato se coinvolto in un procedimento giurisdizionale deve essere informato della opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi, quando ne ricorrono le condizioni del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
11) Importanti misure sono state attivate in favore di minori vittime di tratta, con programmi di specifica accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria prevedendo soluzioni di lungo periodo in alcuni casi, oltre il compimento della maggiore età.
12) Misure importanti in favore dei minori richiedenti protezione internazionale (per i minori richiedenti asilo e rifugiati). Nella scelta del luogo della struttura in cui collocare il minore, tra quelle disponibili, si deve tenere conto delle esigenze del minore risultanti dal colloquio. Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e della assistenza ai minorenni e devono essere debitamente accreditate o autorizzate.
13) Novità della normativa è data dal intervento in giudizio delle associazioni di tutela, le associazioni iscritte nelle apposito registro è attribuita la legittimazione ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a far ricorso in sede di giurisdizione amministrativa per l’allunamento degli illegittimi.

 

«Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza» Legge 285/97
Art. 4. Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali

Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l’accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;

e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

I MINORI E LA TUTELA IN AMBITO CIVILE – AMMINISTRATIVO

I poteri spettanti agli istituti di assistenza (art. 402 codice civile)
L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346), e in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito [330, 384 ]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [43 e 45 disp. att.] di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio [354], ovvero di nominare un tutore a norma dell’articolo 354 (1).
Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della potestà dei genitori, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [332 ,406] (2).
Note
(1) Il comma è stato così modificato dall’art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(2) Si veda l’art. 3 della L. 4 maggio 1983 n. 184. Nel comma in esame si prevede che il giudice tutelare possa intervenire per un diretto controllo sull’esercizio della potestà genitoriale precedentemente persa, ed ora riacquistabile: il controllo delle motivazioni dei genitori, prima, e il successivo esercizio condizionato o limitato sono a tutela della genuinità delle intenzioni.

I principali mezzi di protezione giuridica volti a tutelare minori in stato di abbandono morale o materiale (art. 403 codice civile)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art. 403 codice civile).

Ciò avviene anche, ad istanza dei Servizi Sociali o dell’Ospedale nel caso in cui il personale preposto si trovi di fronte un sospetto di maltrattamento o abuso del minore.
I principali mezzi di protezione giuridica volti a tutelare minori in stato di abbandono morale o materiale.

In sintesi: l’applicazione del procedimento ex art. 403 codice civile si ha quando:
a) si rileva la situazione di pregiudizio per il minore e si valuta l’urgenza di un intervento a tutela per il minore;
b) il Servizio Sociale territoriale riferisce al Sindaco, la necessità di collocare immediatamente il minore in un luogo protetto;
c) il Sindaco o suo delegato firma il provvedimento per l’allontanamento urgente del minore;
d) Il Servizio Sociale organizza il collocamento del minore in luogo sicuro;
e) il Servizio Sociale comunica tempestivamente il Provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e provvede anche ad una dettagliata Relazione sui motivi dell’allontanamento urgente;
f) il Servizio Sociale, fatta salvo che la comunicazione non si in contrasto con l’esigenza di tutela del minore, comunica tempestivamente ai genitori del minore motivando l’allontanamento e informando della segnalazione il Tribunale per i minorenni;
g) il Servizio Sociale assume l’impegno di spesa necessario a sostenere l’intervento di protezione.
h) lo stato di necessità permane fino al provvedimento di pronuncia del Tribunale per i minorenni che può disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia oppure il suo rientro.
Il provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c., come riferito dalle Linee guida del CNOAS (ordine assistenti sociali) del 2010, deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni.
A tal fine, il magistrato di turno presso la Procura del Tribunale per i minorenni è reperibile 24 su 24 ore a mezzo delle forze dell’Ordine con i contatti del 112, 113 ecc.