Minori in viaggio

 “PRATICAMENTE E CIOE’:
Vorrei andare in AUSTRALIA per vedere le mitiche gare di surf!
Mio cugino è andato a LONDRA in una famiglia e dice che adesso conosce l’inglese.
Figo VIAGGIARE da soli!
A Parigi la metropolitana è pazzesca non sai mai quale colore prendere ! Ci vuole una laurea per leggere la MAPPA!
Per noi alunni il MUSEO è gratis!
Non pensavo che imparando il testo della RECITA avrei capito chi era Otello! Certo che era uno Tosto!”

 

 I MINORI IN VIAGGIO

“Wow prendo l’aereo da solo!”

Compiuti i 14 anni I RAGAZZI possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. Al di sotto dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se: accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.

Per chiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (siano essi coniugati, conviventi, separati, divorziati, o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano. I genitori devono firmare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio (Commissariato) in cui si presenta la documentazione. In mancanza di assenso dell’altro genitore si dovrà presentare il nulla osta del Giudice tutelare per il rilascio del passaporto del minore.
Compiuti i 14 anni, I RAGAZZI possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
Al di sotto dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la responsabilità genitoriale).

Condizioni di espatrio del minore
1) Accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci (tutore, o chi esercita la responsabilità genitoriale). In questo caso, sul passaporto del minore vi deve essere il nome di almeno un genitore e se non vi è, al momento dell’espatrio, il genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela. (attraverso es. stato di famiglia o estratto di nascita del minore).
2) Per i tutori o gli esercenti la responsabilità genitoriale occorre munirsi:

  • della nomina a tutore emessa dal Giudice tutelare;
  • della dichiarazione di accompagno rilasciata dalla Questura con assenso dei genitori, direttamente alla compagnia area o all’accompagnatore. La validità della dichiarazione sia essa cartacea o con menzione sul passaporto è di 6 mesi salvo, in caso eccezionali, di un periodo più lungo in caso di motivata richiesta e non può superare la data di scadenza del passaporto del minore. La dichiarazione è circoscritta ad un viaggio (inteso di andata e ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata tranne casi eccezionali valutati dall’Autorità (Questura) che emette la dichiarazione. La richiesta di rilascio della dichiarazione di accompagno va richiesta agli Uffici preposti nella residenza del minore (Questura o Commissariato).
  • del lasciapassare; si tratta di un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal questore. Il lasciapassare è valido fino a 15 anni del minore italiano. Con la Legge n. 106/2011, tuttavia, è stato introdotto il principio del rilascio della carta di identità ai minori. Per cui, oggi, il minore può avere la carta di identità, anche valida per l’espatrio a partire dal giorno della nascita. Ciò ha reso l’istituto del lasciapassare, di fatto, obsoleto.
I MINORI E GLI STAGE ALL’ESTERO

Compiuti 14 anni, i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
A volte però le compagnie di navigazione chiedono ugualmente la dichiarazione di accompagno dei genitori, la quale resterà agli atti della Questura; lasciapassare oggi sostituito di fatto dalla carta di identità; per i viaggi interni per loro disposizioni di regolamento interno dispongono loro stessi un dichiarazione di accompagno, sebbene il minore ha compiuto 14 anni.

 

I MINORI E LE USCITE CULTURALI

“Mio cugino è andato a LONDRA in una famiglia e dice che adesso conosce l’inglese”

Erasmus è un progetto che dà la possibilità a uno studente europeo di studiare in un paese straniero o effettuare un tirocinio in un paese dell’Unione per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. È possibile muovere gli studenti anche in alcuni paesi non associati all’Unione come Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Turchia.
I posti vengono messi a concorso attraverso un bando pubblico, in genere nel mese di gennaio, che viene divulgato anche attraverso il sito internet della propria facoltà. Una volta proposta, la candidatura verrà valutata da un’apposita commissione che stilerà le graduatorie entro il mese successivo.

Nell’anno seguente lo studente potrà partire nel semestre da lui scelto e potrà così affrontare esami nell’università ospitante facendoseli poi riconoscere anche nell’università del proprio paese dopo un lasso di tempo di circa due mesi. Per gli studenti esclusi dalle graduatorie esiste tuttavia una possibilità di ripescaggio per le destinazioni per le quali nessuno ha fatto richiesta.
Il progetto ERASMUS comprende una gamma ampia e molto differenziata di attività. Oltre allo scambio di studenti e docenti, è previsto anche lo sviluppo di programmi di studio o di programmi intensivi internazionali. Inoltre, il programma può assumere la forma della Rete tematica.
Per molti studenti universitari europei il programma Erasmus offre l’occasione per vivere all’estero in maniera indipendente per la prima volta. Per questa ragione è diventato una sorta di fenomeno culturale ed è molto popolare fra gli studenti universitari europei.
Il programma non incoraggia solamente l’apprendimento e la comprensione della cultura ospitante ma anche un senso di comunità tra gli studenti appartenenti a paesi diversi. L’esperienza dell’Erasmus è considerata non solo un momento universitario ma anche un’occasione per imparare a convivere con culture diverse, oltre che un momento in cui lo studente inizia ad assumere delle responsabilità.

NOTA MIUR 843/10 APRILE

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all’estero ai fini della riammissione nella scuola italiana.

Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a facilitare le scuole “nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto”
I punti salienti sono:

  • La nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
  • Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all’estero, regolamentando nel POF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica , identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
  • Chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandolo in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all’estero), ma soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali ed informali;
  • In caso di sospensione di giudizio, chiede alle scuole di definire procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all’estero;
  • Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l’anno successivo e permettere allo studente di vivere l’esperienza di full immersionnella scuola estera;
  • Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la “documentazione rilasciata dall’Istituto straniero” e l’accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero;
  • Per gli alunni stranieri sottolinea che la scuola deve essere consapevole che lo studente proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre. Va quindi evitato di dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e sappia cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani;
  • Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006.

 

INTERCULTURA-MIUR

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all’estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006
QUADRO NORMATIVO Di seguito pubblichiamo in ordine cronologico dal più recente, tutti i principali riferimenti normativi relativi agli scambi scolastici.

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011
Dipartimento per l’Istruzione – DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica
Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero.
Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). Da segnalare il titolo V che “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa”.
L’ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato è gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni. Inoltre, l’ingresso è gratuito in Archivi e Biblioteche statali per tutti i cittadini (senza distinzione di età).

“Per noi alunni il museo è gratis!”

Ingresso Gratuito direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:

  • ai cittadini dell’Unione Europea, sotto i 18;
  • ai cittadini dell ‘Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria (Decreto Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006);
  • ai cittadini di Paesi non comunitari a “condizione di reciprocità” (i minori di 12 anni devono essere accompagnati);
  • ai minori extracomunitari.

Ingresso Gratuito direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:

  • alle guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
  • agli interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
  • al personale del Ministero;
  • ai membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums);
  • a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell’istituto;
  • agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico);
  • ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell’Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso;
  • ai docenti ed agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico.

Le medesime agevolazioni sono consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell’Unione Europea. L’ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso, ai docenti mediante esibizione di idoneo documento;

  • ai docenti di storia dell’arte di istituti liceali, mediante esibizione di idoneo documento;
  • ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l’attività professionale svolta (DD del 7/09/2016 DG-Musei);
  • per motivi di studio, ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze i Capi degli Istituti possono consentire l’ingresso gratuito nelle sedi espositive di propria competenza e per periodi determinati a coloro che ne facciano richiesta;
  • alle guide turistiche dell’Unione europea, munite di licenza. (circolare n.20/2016 DG-Musei)
  • al personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine è consentito l’ingresso gratuito ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi monumentali dello Stato, il MiBACT ha aderito all’iniziativa per quanto riguarda l’accesso agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee con percorso espositivo separato dall’ordinario percorso di visita. Di conseguenza, gli aventi diritto potranno accedere a tali spazi a pagamento, usufruendo dei buoni di spesa, generabili tramite un’applicazione informatica (cartadeldocente.istruzione.it), attiva a partire dal 30 novembre 2016 ( circolare n.77/2016 DG-Musei)

Ingresso Gratuito mediante rilascio di tessera individuale, di durata annuale con fotografia richiesta alla Direzione Generale Musei per ragioni di studio e di ricerca ovvero per particolari e motivate esigenze:

  • agli operatori delle associazioni di volontariato che operano mediante convenzioni presso le sedi periferiche del Ministero;
  • agli Ispettori e Conservatori onorari del Ministero;
  • ai Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;
  • ai membri dell’I.C.C.R.O.M.;
  • agli studiosi italiani e stranieri per motivi di studio o di ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze il direttore generale può rilasciare a singoli soggetti tessere annuali per l’ ingresso gratuito (DM 239 /2006);

E’ consentito l’ingresso libero la prima Domenica di ogni mese e in occasione di particolari avvenimenti, sia in ambito nazionale che locale, resi noti attraverso il sito web del MiBACT.